Sez. L, Sentenza n. 3195 del 27/06/1978 (Rv. 392650 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - CENTRALINISTI TELEFONICI - ASSICURAZIONE - OBBLIGATORIETA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - CENTRALINISTI TELEFONICI - ASSICURAZIONE - OBBLIGATORIETA.*
E obbligatoria l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei centralinisti telefonici, in quanto il centralino telefonico rientra nell'ampia categoria degli apparecchi elettrici di cui all'art 1 del DPR 30 giugno 1965, n 1124, e coloro che vi sono addetti, dovendo procedere alle operazioni di commutazione per effettuare i vari collegamenti telefonici, sono esposti al rischio determinato dall'energia elettrica.*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)