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Sez. L, Sentenza n. 3195 del 27/06/1978 (Rv. 392650 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - CENTRALINISTI TELEFONICI - ASSICURAZIONE - OBBLIGATORIETA.*
Stato
decisa il 1978-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392650-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - CENTRALINISTI TELEFONICI - ASSICURAZIONE - OBBLIGATORIETA.*

E obbligatoria l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei centralinisti telefonici, in quanto il centralino telefonico rientra nell'ampia categoria degli apparecchi elettrici di cui all'art 1 del DPR 30 giugno 1965, n 1124, e coloro che vi sono addetti, dovendo procedere alle operazioni di commutazione per effettuare i vari collegamenti telefonici, sono esposti al rischio determinato dall'energia elettrica.*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)