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Sez. L, Sentenza n. 866 del 12/02/1982 (Rv. 418705 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ADDETTI AI CENTRALINI TELEFONICI - ASSOGGETTABILITÀ ALL'ASSICURAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418705-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ADDETTI AI CENTRALINI TELEFONICI - ASSOGGETTABILITÀ ALL'ASSICURAZIONE.*

L'art. 1 del T.U. Delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, considera presuntivamente rischiose le attività svolte da lavoratori addetti a macchine, apparecchi o impianti elettrici; pertanto, poiché il centralino telefonico rientra nell'ampia categoria degli apparecchi elettrici, coloro che vi sono addetti sono soggetti all'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, senza che il giudice possa escludere l'Obbligo assicurativo sul rilievo dell'insussistenza di un pericolo effettivo, in quanto il rischio è stato, invece, valutato preventivamente dalla legge, la quale lo riconnette al fatto obiettivo dell'adibizione del lavoratore ad uno di detti congegni. (V 1181/79, mass n 397400; (V 3195/78, mass n 392650; (Conf 3325/78, mass n 392758).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)