Sez. 6, Sentenza n. 3897 del 22/01/2010 Cc. (dep. 28/01/2010) Rv. 245812 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Estradizione esecutiva - Potere dell'autorità giudiziaria di disporre l'esecuzione in Italia di pene inflitte all'estero - Esclusione - Ragione - Pretesa disparità di trattamento tra cittadino e residente, per effetto della diversa disciplina del mandato di arresto europeo - Irrilevanza nel caso concreto - Ragione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE
In tema di estradizione esecutiva per l'estero, richiesta sulla base della Convenzione europea di estradizione, non spetta all'autorità giudiziaria disporre l'esecuzione in Italia di pene inflitte all'estero sia per lo straniero residente che per il cittadino italiano, rientrando invece nelle attribuzioni del Ministro della giustizia attivare la procedura per il riconoscimento della sentenza straniera, ove la stessa in base ai relativi accordi internazionali possa poi essere eseguita in Italia. (Fattispecie relativa a un'istanza di estradizione avanzata dalle autorità romene per reati commessi anteriormente alla data del 7 agosto 2002, in cui la S.C. ha ritenuto priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, lett. r), della L. n. 69/2005, sollevata in relazione alla pretesa disparità di trattamento tra cittadino e residente o dimorante in Italia, con riguardo alla possibilità di scontare l'esecuzione della pena nel nostro Paese).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. R CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27 com. 3, Costituzione art. 117 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)