Sez. 6 - , Sentenza n. 6237 del 15/01/2020 Cc. (dep. 17/02/2020) Rv. 278344 - 02
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Estradizione esecutiva - Potere dell'autorità giudiziaria di disporre in Italia la esecuzione di pena inflitta all'estero - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE
In tema di estradizione esecutiva per l'estero, richiesta sulla base della Convenzione europea di estradizione, non spetta all'autorità giudiziaria disporre l'esecuzione in Italia di pene inflitte all'estero, sia per lo straniero residente che per il cittadino italiano, rientrando invece nelle attribuzioni del Ministro della giustizia attivare la procedura per il riconoscimento della sentenza straniera, ove la stessa, in base ai relativi accordi internazionali, possa essere poi eseguita in Italia.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 12 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 730 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)