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Sez. 1, Sentenza n. 5439 del 13/05/1993 (Rv. 482329 - 01)

Titoli di credito - Assegno bancario - Prescrizione | Azione di regresso del portatore contro i giranti il traente e gli altri obbligati - Intervenuta prescrizione - Preclusione al portatore dell'azione causale verso il proprio obbligato - Esclusione - Azione di regresso di quest'ultimo contro gli ulteriori obbligati - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1993-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482329-01

Titoli di credito - Assegno bancario - Prescrizione

In tema di assegno bancario, la prescrizione dell'azione di regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati (art. 75, primo comma, legge ass.) non preclude le azioni di ulteriore regresso, proponibili tra i diversi obbligati al pagamento del titolo gli uni contro gli altri (secondo comma, art. cit.), sia in quanto la perdita dell'efficacia astratta del titolo è riferibile solo all' azione cartolare del portatore, sia perché, rispetto all'assegno - a differenza di quanto avviene per le cambiali accettate e per i vaglia cambiari - non è configurabile un'azione cambiaria "diretta", ma solo azioni di regresso, autonome quanto ai rispettivi termini di prescrizione. Ne deriva che, pur prescritta l'azione di regresso di cui all'art. 75, primo comma, legge assegno, non è preclusa al portatore l'azione causale verso il proprio obbligato, il quale potrà agire in regresso contro gli ulteriori obbligati, a meno che non sia scaduto il termine di sei mesi a decorrere dal pagamento dell'assegno, non già dallo spirare del termine di presentazione, tenuto conto, altresì, che quest'ultimo termine non è menzionato nell'art. 75, secondo comma, legge citata e non è, quindi, applicabile alle azioni di ulteriore regresso.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 58, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)