Sez. L, Sentenza n. 14426 del 04/11/2000 (Rv. 541377 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Impossibilità per causa non imputabile al datore di lavoro - Obbligazione con facoltà alternativa concernente l'indennità sostitutiva ex art. 18, comma quinto, St. Lav. - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
L'obbligazione del datore di lavoro alla indennità pari a quindici mensilità di retribuzione di cui all'articolo 18, comma quinto legge n.300 del 1970 si qualifica come obbligazione con facoltà alternativa, oggetto della quale è la reintegra nel posto di lavoro, la cui attualità è presupposto necessario della facoltà di scelta del lavoratore; ne consegue che in tutti i casi in cui l'obbligazione reintegratoria sia divenuta impossibile per causa non imputabile al datore di lavoro (nella specie, dopo il licenziamento dichiarato illegittimo era intervenuto altro licenziamento non tempestivamente impugnato), non è dovuta neanche l'indennità sostitutiva.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)