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Sez. L, Sentenza n. 7581 del 13/08/1997 (Rv. 506750 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Indennità di quindici mensilità alternativa alla reintegrazione - Natura giuridica - Presupposti della relativa opzione - Previa reintegrazione - Condizione ostativa - Configurabilità - Reintegrazione a seguito di provvedimento d'urgenza - Rilevanza a tale fine - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506750-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

In caso di licenziamento e di successiva declaratoria giurisdizionale di illegittimità del medesimo, con condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, ove la funzionalità di fatto del rapporto sia stata ripristinata già prima della sentenza che dichiari l'illegittimità del recesso, ancorché in forza di provvedimento reso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 700 cod. proc. civ., non può essere riconosciuto il diritto del lavoratore stesso alla indennità pari a quindici mensilità di retribuzione, che ai sensi del quinto comma dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990 n. 108) questi ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione, in quanto tale richiesta, correlandosi con una obbligazione con facoltà alternativa, della quale l'unico oggetto è costituito dalla reintegrazione, presuppone necessariamente l'attuale difetto di siffatta prestazione e non è possibile quando il lavoratore abbia già ripreso sevizio, manifestando in tal modo (e confermando con la prosecuzione dell'attività lavorativa) una volontà incompatibile con la rinuncia alla prosecuzione del rapporto in quella richiesta.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1285, Cod. Civ. art. 1286

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)