Sez. L, Sentenza n. 12100 del 14/05/2008 (Rv. 603236 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Dispositivo recante ordine di reintegrazione - Scelta del lavoratore di ripristino del rapporto - Successivo deposito della motivazione - Opzione per l'indennità sostitutiva - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
Nel rito del lavoro, il dispositivo letto in udienza, nella fase che precede il deposito della motivazione, è esecutivo per legge, sicché l'ordine di reintegrazione nel rapporto di lavoro in esso contenuto riattiva le obbligazioni del rapporto di lavoro, rimaste quiescenti a seguito del licenziamento illegittimo del lavoratore. Ne consegue che, fin dal momento della lettura del dispositivo avente il contenuto suddetto, il lavoratore può scegliere tra la ripresa del lavoro e l'indennità sostitutiva, con la conseguenza che l'offerta delle prestazioni lavorative -ancorché effettuata in via prudenziale prima che sia noto il contenuto della motivazione- consuma in ogni caso il diritto del dipendente di optare per l'indennità. (Nella specie, in un appalto di pulizie, vi era stata la successione all'impresa licenziante di altra impresa, e due lavoratrici avevano chiesto la reintegrazione al fine di essere assunte dall'impresa subentrante; l'impresa cessata, a seguito di tale richiesta, aveva inserito le lavoratrici nell'elenco del personale che la subentrante aveva l'obbligo di assumere, e successivamente aveva assunto, così adempiendo all'ordine di reintegrazione contenuto nel dispositivo della sentenza; la S.C., nell'affermare il principio su esteso, ha confermato la sentenza di merito che aveva revocato i decreti ingiuntivi opposti, con i quali le lavoratrici avevano chiesto -una volta depositata la motivazione della sentenza- il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)