Sez. 4, Ordinanza n. 41203 del 07/07/2004 Cc. (dep. 21/10/2004) Rv. 230123 - 01
GIUDICE DI PACE - ORGANI GIUDIZIARI - GIUDICE - DISPOSIZIONI GENERALI | Difetto di giurisdizione - Dichiarazione - Trasmissione degli atti - Abnormità - Esclusione.
GIUDICE DI PACE - ORGANI GIUDIZIARI - GIUDICE - DISPOSIZIONI GENERALI
Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice di pace, rilevata l'avvenuta rinunzia da parte del Ministro della Giustizia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione (nella fattispecie: nei confronti di militare in servizio presso la NATO), dichiari con ordinanza il proprio difetto di giurisdizione ed ordini la trasmissione degli atti all'Autorità competente all'esercizio dell'azione penale, al contempo disponendo l'esecuzione dell'ordinanza medesima a cura della procura della Repubblica.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 26 CORTE COST., DPR 02/12/1956 num. 1666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)