Sez. 4, Sentenza n. 12212 del 11/12/2003 Cc. (dep. 13/03/2004) Rv. 227911 - 01
GIUDICE DI PACE - ORGANI GIUDIZIARI - GIUDICE - DISPOSIZIONI GENERALI | Procedimento - Rinunzia alla giurisdizione prevista dal d.P.R. n. 1666 del 1956 - Obblighi del giudice.
GIUDICE DI PACE - ORGANI GIUDIZIARI - GIUDICE - DISPOSIZIONI GENERALI
In tema di rinunzia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione da parte del Ministro, compete anche al giudice di pace - accertata la sussistenza delle condizioni di legge per l'ammissibilità e la validità della rinuncia - dichiararla con sentenza ai sensi del d.P.R. n.1666 del 1956. (La Corte ha accolto il ricorso del P.M. contro l'ordinanza con la quale il giudice di pace - ritenendosi incompetente ad emettere sentenza in funzione di GIP - aveva trasmesso gli atti all'autorità straniera dando mandato alla Procura per l'esecuzione: la Corte ha per contro statuito che la sentenza che il giudice di pace avrebbe dovuto emettere si inquadra entro lo schema procedimentale dell'art. 129 comma primo, applicabile in ogni stato e grado del processo ed anche nel procedimento davanti al giudice di pace).
Riferimenti normativi: DPR 02/12/1956 num. 1666 art. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 20 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)