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Sez. 4, Sentenza n. 36 del 30/11/2017 Cc. (dep. 02/01/2018) Rv. 271941 - 01

GIURISDIZIONE - IN GENERE | Trattato NATO - Richiesta di rinunzia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione prevista dal d.P.R. n. 1666 del 1956 - Rigetto fondato su valutazioni inerenti alla opportunità della rinuncia - Abnormità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271941-01

GIURISDIZIONE - IN GENERE

È abnorme l'ordinanza con cui il giudice rigetta la richiesta del pubblico ministero di rinunzia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione in ragione di valutazioni inerenti alla opportunità della rinuncia, poiché all'organo giurisdizionale compete soltanto l'accertamento dell'esistenza delle condizioni per l'ammissibilità e la validità della rinuncia prevista dall'art. VII della Convenzione fra gli Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo "status" delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., DPR 02/12/1956 num. 1666 CORTE COST., Legge 30/11/1995 num. 1335

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)