Sez. L, Sentenza n. 3370 del 11/04/1996 (Rv. 496939 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa a clausola di contratto collettivo per i dipendenti di aziende di credito con riconoscimento al lavoratore, assolto in procedimento penale per fatto connesso alle funzioni, il rimborso delle spese di difesa.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione del contratto collettivo da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione(Nella specie il giudice del merito ha interpretato la clausola del contratto collettivo per i dipendenti delle aziende di credito che attribuisce al lavoratore sottoposto a procedimento penale per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni il diritto al rimborso delle spese processuali in caso di assoluzione, nel senso che essa riguarda solo i fatti commessi per il perseguimento delle finalità istituzionali della Banca e non quelli commessi per finalità private ed egoistiche, ed ha rigettato la domanda di rimborso di un dipendente assolto dall'accusa di corruzione non per insussistenza del fatto ma per mancanza della qualità di pubblico ufficiale. La S.C. nel confermare la decisione ha escluso che fosse illogico il rilievo in essa dato all'elemento finalistico della condotta, osservando che, nell'ambito del rapporto di lavoro publico, tale elemento consente di discriminare gli illeciti del pubblico dipendente riferibili alla P.A. da quelli che determinano la cosiddetta frattura del rapporto organico).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 quinquies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)