Sez. L, Sentenza n. 9674 del 28/09/1998 (Rv. 519210 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla applicabilità ai dipendenti in prepensionamento di accordo aziendale per i dipendenti dell'Ente minerario siciliano del 2 agosto 1991 di aumento del premio di produzione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che con l'accordo aziendale del 2 agosto 1991, collegato a quello in data 14 novembre 1988, era stato riconosciuto il previsto aumento del premio di produzione con decorrenza dal 1 gennaio 1990 a favore del solo personale in servizio dell'Ente minerario siciliano e del R.U.E. e non invece anche a favore dei dipendenti in prepensionamento dello stesso ente già addetti al settore zolfifero, che avevano ottenuto l'estensione del beneficio solo con delibera del Commissario straordinario del 7 dicembre 1993, ed aveva quindi escluso il diritto del ricorrente a rivalutazione e interessi con decorrenza anteriore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)