Sez. L, Sentenza n. 6564 del 02/12/1982 (Rv. 424185 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - DIPENDENTI RAI - DISPOSIZIONI DI CUI AL R.D.L. N. 692 DEL 1923 E SUCCESSIVE NORME REGOLAMENTARI DEL R.D. N. 1955 DEL 1923 - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - DIPENDENTI RAI - DISPOSIZIONI DI CUI AL R.D.L. N. 692 DEL 1923 E SUCCESSIVE NORME REGOLAMENTARI DEL R.D. N. 1955 DEL 1923 - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
Le Disposizioni del R.d.l. n. 692 del 1923 e le successive norme regolamentari del R.d. n. 1955 dello stesso, in tema di orario di lavoro, non sono applicabili a quella parte del personale della R.a.I. Che sia addetto alla produzione di programmi strettamente connessi con le finalità pubbliche dell'ente; mentre non si sottrae a detta regolamentazione il personale destinato allo svolgimento di compiti di carattere strettamente tecnico-amministrativo o industriale ovvero finanziario. (Conf 3558/81, mass n 414172).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 10/09/1923 num. 1955 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)