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Sez. L, Sentenza n. 8335 del 29/07/1995 (Rv. 493483 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Personale della R.A.I. addetto alla produzione di programmi strettamente connessi con le finalità pubbliche dell'ente - Disciplina ex R.D.L. n. 692 del 1923 e R.D. n. 1955 del 1923 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493483-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

Le disposizioni del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 e le successive norme regolamentari del R.D. 10 settembre 1923 n. 1955, in tema di orario di lavoro, non sono applicabili a quella parte del personale R.A.I. che sia addetto alla produzione di programmi strettamente connessi con le finalità pubbliche dell'ente, mentre non si sottrae a detta regolamentazione il personale destinato allo svolgimento di compiti di carattere strettamente tecnico-amministrativo, o industriale ovvero finanziario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 10/09/1923 num. 1955 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)