Sez. L, Sentenza n. 702 del 06/02/1982 (Rv. 418494 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - IN GENERE - ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA INCOMPETENZA IN ORDINE A CONTROVERSIA NON ASSOGGETTATA AL RITO DEL LAVORO - REGOLAMENTO NECESSARIO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - IN GENERE - ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA INCOMPETENZA IN ORDINE A CONTROVERSIA NON ASSOGGETTATA AL RITO DEL LAVORO - REGOLAMENTO NECESSARIO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITÀ.*
L'ordinanza con la quale il pretore in funzione di giudice del lavoro dichiara la propria incompetenza, ai sensi dell'art. 427, primo comma cod. proc. civ. - sul presupposto che la causa rifletta un rapporto giuridico diverso da quello previsto dall'art. 409 cod. proc. civ. - è impugnabile dalle parti con regolamento di Competenza necessario, perché ha, nonostante la Forma, natura di sentenza definitiva, in quanto risolve la questione di Competenza davanti al giudice adito ed implica la traslatio iudicii all'ufficio designato come competente a conoscere della controversia.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)