Sez. 2, Sentenza n. 3216 del 27/05/1982 (Rv. 421159 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - IN GENERE - ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA INCOMPETENZA IN ORDINE A CONTROVERSIA NON ASSOGGETTATA AL RITO DEL LAVORO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - IN GENERE - ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA INCOMPETENZA IN ORDINE A CONTROVERSIA NON ASSOGGETTATA AL RITO DEL LAVORO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITÀ.*
È ammissibile il regolamento di Competenza avverso l'ordinanza con cui il pretore, adito come giudice del lavoro - ritenuto che la domanda riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. e, inoltre, esorbita dai limiti della Competenza per valore pretorile - declina la propria Competenza ai sensi dell'art. 427, primo comma, cod. proc. civ., trattandosi di provvedimento che, sebbene definito come ordinanza dallo stesso legislatore, ha la natura decisoria tipica di una sentenza sulla Competenza, in quanto risolve la questione di Competenza dinanzi al giudice adito ed implica la translatio iudicii al giudice designato come competente a conoscere la controversia. (V 673/82, mass n 418444; (Conf 702/82, mass n 418494; (Conf 5395/81, mass n 416100).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)