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Sez. 2, Sentenza n. 3197 del 09/05/1983 (Rv. 428102 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DEL RITO SPECIALE AL RITO ORDINARIO - ORDINANZA DI RIMESSIONE DELLE PARTI DAVANTI AL GIUDICE COMPETENTE - ISTANZA DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428102-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DEL RITO SPECIALE AL RITO ORDINARIO - ORDINANZA DI RIMESSIONE DELLE PARTI DAVANTI AL GIUDICE COMPETENTE - ISTANZA DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITÀ.*

L'ordinanza con la quale il pretore, in funzione di giudice del lavoro, rilevato che la causa riguarda un rapporto diverso da quelli contemplati dall'art. 409 cod. proc. civ., e nel contempo esorbitante dai limiti della propria Competenza per valore, rimette le parti davanti al giudice competente, secondo la previsione dell'art. 427, primo comma, cod. proc. civ., integra una decisione sulla Competenza, come tale impugnabile con istanza di regolamento, tenuto conto che essa determina il trasferimento della causa da un giudice all'altro e che il suddetto art. 427, nel prevedere la pronuncia di ordinanza, anziché di sentenza, come nel diverso caso di declinatoria di Competenza all'udienza di discussione (art. 420, quarto comma, cod. proc. civ.), integra una deroga esclusivamente inerente alla Forma del provvedimento, giustificata dalle peculiarità del rito del lavoro e dal momento in cui il provvedimento stesso viene adottato (prima dell'udienza di discussione), senza incidere sulla sua natura sostanziale di sentenza sulla Competenza. (Conf 3707/82, mass n 421674; (Conf 3216/82, mass n 421159; (Conf 702/82, mass n 418494; (Conf 673/82, mass n 418444).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)