Sez. 1, Sentenza n. 6805 del 21/03/2007 (Rv. 595687 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - IN GENERE | Irregolarità di amministratori e sindaci - Denunzia al tribunale - Provvedimenti ex art. 2409 cod. civ. - Impugnabilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Limiti - Imposizione di cauzione - Carattere decisorio - Esclusione - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - IN GENERE
I provvedimenti resi sulla denuncia di irregolarità nella gestione di una società, ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., ancorchè comportino la nomina di un ispettore o di un amministratore con la revoca di quello prescelto dall'assemblea, ovvero decidano questioni inerenti alla regolarità del relativo procedimento, sono privi di decisorietà, in quanto, nell'ambito di attribuzioni di volontaria giurisdizione rivolte alla tutela di interessi anche generali ed esercitate senza un vero e proprio contraddittorio, si risolvono in misure cautelari e provvisorie, e, pur coinvolgendo diritti soggettivi, non statuiscono su di essi a definizione di un conflitto tra parti contrapposte, nè hanno attitudine ad acquistare autorità di giudicato sostanziale. Essi, pertanto, non sono impugnabili con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., tranne che per la parte in cui rechino condanna alle spese, ed a tale principio non fa eccezione neppure il caso in cui il giudice di merito, nel disporre l'ispezione, l'abbia subordinata alla prestazione di una cauzione, non trattandosi di una pronuncia giurisdizionale a carattere decisorio, come tale idonea ad acquistare autorità di giudicato, ma di un provvedimento di natura preventiva e provvisoria, finalizzato a costituire una garanzia per il pagamento degli oneri economici necessari per l'espletamento dell'ispezione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)