Sez. U, Sentenza n. 7945 del 06/08/1990 (Rv. 468629 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE - DIPENDENTI DELLA GEPI ADDETTI ALL'UFFICIO LEGALE - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - INCOMPATIBILITÀ - ISCRIZIONE ALL'ALBO SPECIALE - INAMMISSIBILITÀ.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE - DIPENDENTI DELLA GEPI ADDETTI ALL'UFFICIO LEGALE - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - INCOMPATIBILITÀ - ISCRIZIONE ALL'ALBO SPECIALE - INAMMISSIBILITÀ.*
La GEPI, costituita in base alla legge 22 marzo 1971 n. 184 quale società finanziaria per azioni, per la gestione di partecipazioni industriali ed il risanamento di imprese in dissesto, è un ente di diritto privato, in forza di detta espressa qualificazione, e, come tale, è soggetta alla relativa normativa privatistica (con le sole eccezioni introdotte dalla disciplina speciale che la riguarda), non rilevando, in senso contrario, né la sua nascita su iniziativa e con capitale dello stato e di enti pubblici, né il carattere pubblicistico dei suddetti fini istituzionali. Ne consegue che, nei confronti dei dipendenti della GEPI, ancorché addetti all'ufficio legale, sussiste incompatibilità con l'Esercizio della professione di avvocato e procuratore, ai sensi dell'art. 3 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, tenendo conto che la norma medesima deroga a tale incompatibilità, con la previsione di iscrizione nell'elenco speciale, soltanto in favore dei dipendenti di enti pubblici (inseriti in autonomi uffici legali). (V 4570/88, mass n 459479; (V 115/87, mass n 449904).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3, Legge 22/03/1971 num. 184
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)