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Sez. 3 - , Sentenza n. 46043 del 20/03/2018 Ud. (dep. 11/10/2018) Rv. 274519 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - DIVIETO | Accertamento quale causa della modifica dei luoghi, della cosa o della persona - Adempimenti previsti dall'art. 360 cod. proc. pen. - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274519-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - DIVIETO

L'accertamento tecnico che impone di assolvere agli adempimenti richiesti dall'art. 360 cod. proc. pen. è solo quello che, in forza di una valutazione "ex ante", e sulla base di una ragionevole prevedibilità, sia causa di alterazione della cosa, del luogo o della persona sottoposta all'esame medesimo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione che aveva giudicato non prevedibile, ritenendo, pertanto, utilizzabile per la decisione l'accertamento tecnico compiuto, l'alterazione di una pistola in seguito all'esplosione di un colpo, necessaria per accertare il funzionamento dell'arma).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 177

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)