Sez. 3, Sentenza n. 17913 del 25/11/2003 (Rv. 568433 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Variazione del canone - Sufficienza ai fini della novazione del rapporto di locazione - Esclusione - Novazione - Elementi - Nuova obbligazione per l'oggetto o per il titolo - Necessità - Volontà di estinguere l'obbligazione precedente - Necessità.
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
La novazione oggettiva del contratto di locazione va ravvisata nella sola ipotesi in cui le parti sostituiscono all'originaria obbligazione una nuova obbligazione avente oggetto o titolo diverso, purché risulti in modo non equivoco la volontà di estinguere la precedente obbligazione e di sostituirla con una nuova, mentre non può presumersi la novazione del contratto in caso di mera adesione del conduttore ad una proposta del locatore di aumento del canone, laddove restino inalterati tutti gli altri elementi del rapporto e manchi l'espressa manifestazione di una volontà novativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1231, Cod. Civ. art. 1571
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)