Sez. L, Sentenza n. 547 del 21/01/1987 (Rv. 450279 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ACCERTAMENTO - NOMEN IURIS USATO DALLE PARTI - IRRILEVANZA - LIMITI - VOLUTA INCLUSIONE DELLO ELEMENTO DELLA SUBORDINAZIONE - DIVERSA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ACCERTAMENTO - NOMEN IURIS USATO DALLE PARTI - IRRILEVANZA - LIMITI - VOLUTA INCLUSIONE DELLO ELEMENTO DELLA SUBORDINAZIONE - DIVERSA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Il principio per cui, ai fini della distinzione fra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato, è necessario aver riguardo all'effettivo contenuto del rapporto, indipendentemente dal nomen iuris usato dalle parti, non implica che la dichiarazione di volontà di queste in ordine alla fissazione di tale contenuto, o di un elemento di esso qualificante ai fini della suddetta distinzione, debba essere stralciata nell'interpretazione del precetto contrattuale e che non debba tenersi conto del relativo reciproco affidamento dei contraenti e della concreta disciplina del rapporto quale da essi voluta nell'Esercizio dell'autonomia contrattuale. Pertanto, quando le parti nel regolare i reciproci interessi abbiano dimostrato di voler includere l'elemento della subordinazione, non si può pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto se non si accerta che, in concreto, l'elemento in questione sia di fatto rimasto irrealizzato nello svolgimento del rapporto medesimo. (V 4943/85, mass n 442316; (V 3673/85, mass n 441266; (V 2728/83, mass n 427630).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)