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Sez. 5, Sentenza n. 36595 del 16/04/2009 Ud. (dep. 22/09/2009) Rv. 245132 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Costituzione in pegno di titoli di stato acquistati con denaro e nell'interesse della clientela senza l'autorizzazione di quest'ultima - Distrazione - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2009-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245132-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

Integra la distrazione, rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 216 L. fall. (bancarotta fraudolenta patrimoniale), la condotta di colui che, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di una società finanziaria successivamente fallita, costituisca in pegno titoli di stato, poiché il pegno, in caso di mancato pagamento della somma data in prestito nella quantità, nei tempi e nei modi pattuiti, può essere escusso dal creditore, con perdita del patrimonio societario che costituisce la garanzia per i creditori. (La circostanza - ha altresì osservato la Corte - che l'acquisto di detti titoli sia avvenuto su mandato e nell'interesse dei clienti non esclude che siano divenuti patrimonio della società fallita e, dunque, oggetto di distrazione proprio con l'utilizzazione degli stessi come propri avvenuta con la costituzione in pegno senza l'autorizzazione dei clienti, verificandosi così una interversione del possesso).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)