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Sez. 5, Sentenza n. 6882 del 08/04/1999 Ud. (dep. 01/06/1999) Rv. 213604 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Sottrazione, prima della dichiarazione di fallimento, di bene detenuto in base a locazione finanziaria (leasing) - Configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213604-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

La sottrazione di beni, detenuti in base a contratto di locazione finanziaria (leasing), prima della dichiarazione di fallimento integra gli estremi del reato di bancarotta fraudolenta, in quanto anche se il bene non è ancora entrato nel patrimonio del conduttore sussiste comunque il relativo diritto di riscattarlo alla scadenza del rapporto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)