Sez. 5, Sentenza n. 6882 del 08/04/1999 Ud. (dep. 01/06/1999) Rv. 213604 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Sottrazione, prima della dichiarazione di fallimento, di bene detenuto in base a locazione finanziaria (leasing) - Configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta - Sussistenza.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
La sottrazione di beni, detenuti in base a contratto di locazione finanziaria (leasing), prima della dichiarazione di fallimento integra gli estremi del reato di bancarotta fraudolenta, in quanto anche se il bene non è ancora entrato nel patrimonio del conduttore sussiste comunque il relativo diritto di riscattarlo alla scadenza del rapporto.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)