Sez. 2, Sentenza n. 29022 del 10/12/2008 (Rv. 606108 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - DISPOSIZIONI FISCALI - IN GENERE | Produzione di latte in eccesso - Prelievo supplementare - Conservazione delle distinte latte da parte degli acquirenti - Obbligo previsto dall'art. 24 d.P.R. n. 569 del 1993 - Esclusione - Fondamento.
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - DISPOSIZIONI FISCALI - IN GENERE
In tema di diritto di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati ed in applicazione della sentenza della Corte di giustizia Europea del 29 aprile 1999 (nella quale è stato affermato che l'art. 2, n. 2, del regolamento del Consiglio CE n. 3950 del 1992 deve essere interpretato nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, non è individuabile alcun obbligo a carico degli acquirenti medesimi), l'esclusione dell'obbligo del prelievo supplementare a carico degli acquirenti del latte comporta il venir meno anche dell'obbligo di tenuta delle distinte latte - previsto dall'art. 24 d.P.R. n. 569 del 1993 - essendo quest'ultimo obbligo proprio finalizzato a garantire il controllo della riscossione del prelievo sui quantitativi di latte in eccesso.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 31/03/1984 num. 586, Regolam. Consiglio CEE 28/12/1992 num. 3950 art. 2, Legge 26/11/1992 num. 468 art. 5, Legge 26/11/1992 num. 468 art. 11, DPR 23/12/1993 num. 569 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)