Sez. 2, Sentenza n. 23702 del 09/11/2009 (Rv. 610111 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - DISPOSIZIONI FISCALI - IN GENERE | Produzione di latte in eccesso - Prelievo supplementare - Trattenimento da parte del primo acquirente - Facoltà e non obbligo - Conseguenze - Abolizione dell'obbligo di conservazione delle distinte latte da parte del primo acquirente - Esclusione - Fondamento.
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - DISPOSIZIONI FISCALI - IN GENERE
In tema di diritto di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati, pur dovendosi escludere, alla luce dell'interpretazione vincolante resa dalla Corte di Giustizia CE, la sussistenza, a carico del primo acquirente, dell'obbligo del prelievo supplementare, trattandosi, invece, di facoltà, persiste ancora l'obbligo - prescritto espressamente e non in contrasto con la normativa comunitaria in materia - della tenuta delle distinte latte, posto che la conservazione delle stesse non é prevista al solo fine di garantire il controllo della riscossione del prelievo sui quantitativi di latte in eccesso o di equivalenti latte commercializzati in eccesso rispetto a quanto indicato dall'art. 3 del regolamento CEE n. 3950 del 1992, ma é volta, altresì, a garantire sia il versamento all'ente preposto delle somme eventualmente dovute per la commercializzazione di latte in eccesso, sia la corretta tenuta di una contabilità che dia conto delle forniture di latte destinate al consumo e della destinazione del venduto, in relazione ad eventuali contestazioni in sede di consuntivo.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 31/03/1984 num. 856, Regolam. Consiglio CEE 28/12/1992 num. 3950, Legge 26/11/1992 num. 468 art. 5, Legge 26/11/1992 num. 468 art. 11, DPR 23/12/1993 num. 569 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)