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Sez. 3, Sentenza n. 19278 del 10/09/2010 (Rv. 614408 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE | Esperimento - Condizioni - Onere di cui all'art. 66, terzo comma, della legge cambiaria - Natura - Presupposto processuale o condizione dell'azione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Prescrizione dell'azione cambiaria in corso di giudizio - Esonero dall'onere di restituzione del titolo - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614408-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE

In tema di azioni cambiarie, l'onere di cui all'art. 66, terzo comma, del r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669 (offerta del titolo in restituzione), gravante sul portatore della cambiale che esperisca l'azione causale prima della prescrizione di quella cambiaria, non è riconducibile alla categoria dei presupposti processuali o delle condizioni dell'azione in senso proprio, attenendo, invece, alla sfera dei requisiti per l'esame della domanda nel merito in relazione ad esigenze di natura disponibile del debitore (che divengono attuali solo con la conclusione del giudizio sull'azione causale), con la conseguenza che la sua inosservanza, da parte del creditore, non risulta di ostacolo all'esame della domanda ove sopravvenga, in corso di causa, la prescrizione dell'azione cambiaria, che esonera il creditore procedente dall'assolvimento dell'onere predetto, giacché tale circostanza implica il venire meno del pericolo che il debitore sia tenuto a pagare due volte per lo stesso titolo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)