Sez. 1, Sentenza n. 1024 del 02/02/1998 (Rv. 512130 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE | Esperimento - Condizioni - Restituzione dei titoli - Onere del portatore della cambiale ex art. 66 legge Camb. - Natura - Presupposto processuale o condizione dell'azione - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Inosservanza - Rilevabilità di ufficio - Inammissibilità - Rilievo su eccezione di parte - Necessità - Tempestiva proposizione dell'eccezione - Conseguenze - Successiva offerta e deposito dei titoli in corso di giudizio da parte del creditore - Ammissibilità - Limiti temporali - Prescrizione in corso di giudizio dell'azione cambiaria - Insussistenza "tout court" dell'obbligo del creditore di offerta e deposito del titolo - Configurabilità.
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE
In tema di azioni cambiarie, l'onere di cui all'art. 66, terzo comma, della legge cambiaria (offerta del titolo in restituzione mediante deposito in cancelleria - ovvero inserimento dello stesso nel fascicolo prodotto a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo -), gravante sul portatore della cambiale che esperisca l'azione causale prima della prescrizione di quella cambiaria, non è riconducibile alla categoria dei presupposti processuali o delle condizioni dell'azione in senso proprio, attenendo, invece, alla sfera dei requisiti per l'esame della domanda nel merito in relazione ad esigenze di natura disponibile del debitore (che divengono attuali solo con la conclusione del giudizio sull'azione causale), con la conseguenza che la sua inosservanza, da parte del creditore, risulta di ostacolo all'esame della domanda solo su eccezione di parte (tempestivamente sollevata davanti al giudice del merito), all'esito della cui proposizione sarà, peraltro, consentito, al creditore, di provvedere all'offerta ed al deposito del titolo fino alla precisazione delle conclusioni di primo grado (o di secondo, se l'eccezione sia sollevata in sede di gravame), salvo il caso in cui sopravvenga, in corso di causa, la prescrizione dell'azione cambiaria, ciò che esonera il creditore procedente dall'assolvimento dell'onere "de quo", implicando tale circostanza il venire meno del pericolo che il debitore sia tenuto a pagare due volte per lo stesso titolo.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)