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Sez. U, Sentenza n. 4446 del 07/07/1986 (Rv. 447199 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - PROCEDIMENTO IN GENERE - RINUNCIA AL RICORSO - MANCATA ACCETTAZIONE DA PARTE DEL CONTRORICORRENTE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1986-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447199-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - PROCEDIMENTO IN GENERE - RINUNCIA AL RICORSO - MANCATA ACCETTAZIONE DA PARTE DEL CONTRORICORRENTE - EFFETTI.*

Il principio fissato dall'art. 390 cod. proc. civ., secondo il quale la rinuncia al ricorso ordinario per Cassazione spiega effetti estintivi anche se non accettata dalla controparte (salva la condanna del rinunciante alle spese), in quanto determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata ed il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, non è applicabile con riguardo al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Questo, infatti, non è mezzo d'impugnazione, ma strumento esperibile da ciascuno dei contendenti per la definizione, in via prioritaria ed incidentale, della questione di giurisdizione, e, pertanto, la mancata accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, con la richiesta di decisione su detta questione, configura un impulso processuale idoneo ad investire le Sezioni Unite della suprema Corte del potere-dovere di statuire sulla giurisdizione stessa, anche al fine dell'eventuale condanna del ricorrente ai danni per responsabilità processuale aggravata, a norma dell'art. 96 cod. proc. civ.. (V 5585/84, mass n 437261; (V 815/74, mass n 368687).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)