Sez. U, Sentenza n. 1923 del 09/03/1990 (Rv. 465791 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - RINUNCIA AL RICORSO - MANCATA ACCETTAZIONE DA PARTE DEL CONTRORICORRENTE - EFFETTO ESTINTIVO - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - RINUNCIA AL RICORSO - MANCATA ACCETTAZIONE DA PARTE DEL CONTRORICORRENTE - EFFETTO ESTINTIVO - ESCLUSIONE.*
Il principio fissato dall'art. 390 cod. proc. civ., secondo il quale la rinuncia al ricorso ordinario per Cassazione spiega effetti estintivi anche se non accettata dalla controparte, non è applicabile con riguardo al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione - che non è mezzo d'impugnazione ma strumento esperibile da ciascuno dei contendenti per la definizione, in via prioritaria ed incidentale, della questione di giurisdizione - e, pertanto, la mancata accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, con la richiesta di decisione su detta questione, configura un impulso processuale idoneo ad investire le Sezioni Unite della suprema Corte del potere-dovere di statuire sulla giurisdizione stessa. (Conf 4446/86, mass n 447199).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)