Sez. L, Sentenza n. 3902 del 20/04/1999 (Rv. 525541 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DELL'AGENTE - IN GENERE | Clausola dello "star del credere" con partecipazione dell'agente al rischio d'impresa in misura superiore al 20 per cento - Nullità della clausola - Conseguente nullità delle altre pattuizioni contrattuali non affette da vizi - Esclusione - Interpretazione della potenziale volontà delle parti relativamente all'ipotesi di mancanza della clausola risultata affetta da nullità - Apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito - Sindacabilità in Cassazione - Esclusione.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DELL'AGENTE - IN GENERE
Il patto cosiddetto dello "star del credere" consente di trasferire sull'agente il rischio d'impresa in relazione agli affari non andati a buon fine in misura non superiore al 20 per cento, come previsto dall'art. 6 dell'accordo collettivo 20 giugno 1956 reso efficace "erga omnes" con d.P.R. n. 145 del 1961, e sono perciò nulle le clausole contrattuali che prevedano una partecipazione maggiore al rischio d'impresa dovendo le relative disposizioni essere sostituite di diritto nei limiti previsti dalla disciplina legislativa, senza che, tuttavia, si determini necessariamente il venir meno dei restanti accordi del contratto di agenzia non affetti da vizi, come desumibile dal combinato disposto degli artt. 1339 e 1419 cod. civ.; peraltro, la valutazione circa la potenziale volontà delle parti in relazione all'ipotesi che nel contratto non fosse inserita la clausola nulla costituisce apprezzamento di fatto non suscettibile di riesame in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1746, DPR 16/01/1961 num. 145 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)