Sez. 6, Sentenza n. 4162 del 02/11/1994 Cc. (dep. 10/03/1995) Rv. 200906 - 01
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Millantato credito | Ipotesi del pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato o di doverlo remunerare - Rappresentazione alla vittima contrariamente al vero che sussista già la disponibilità del funzionario convolto - Convincimento, da parte dell'agente, della disponibilità del funzionario alla corruzione - Millantato credito - Esclusione - Corruzione tentata - Esclusione - Applicazione in tema di concorso di persone.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Millantato credito
Nella previsione del millantato credito di cui all'art. 346, secondo comma, cod. pen. che integra una figura di reato autonoma rispetto a quella contemplata nel primo comma dello stesso articolo, l'utilità deve essere carpita con il "pretesto" di dover versare una somma o assicurare un vantaggio al pubblico ufficiale o impiegato per ottenere che egli agisca nel senso desiderato ovvero per compensarlo dell'opera svolta. Se, invece, l'utilità fosse realmente destinata al funzionario infedele, sussisterebbe il diverso reato di corruzione, sempre che di questo ricorrano gli altri estremi. Ne consegue che, mancando il "pretesto" (e cioè la millanteria, tale dovendosi intendere il fatto di rappresentare alla vittima, contrariamente al vero, che sussiste già la disponibilità del funzionario corrotto), la condotta di colui che induce taluno a dargli danaro (o a prometterne) nel sincero proposito che il danaro serve realmente a corrompere il funzionario, non è punibile, arrestandosi l'azione al limite del tentativo di corruzione, attribuibile, peraltro, anche a colui che il danaro ha versato o promesso. (Nella specie la Corte ha ritenuto insussistente sia il millantato credito sia il reato di corruzione, nell'ipotesi in cui il concorrente nel reato contestato come millantato credito "ex" art. 346, secondo comma, cod. pen., senza essere a conoscenza dell'altrui attività millantatoria, ricava da terzi somme o promessa di danaro nel convincimento certo che esse debbano servire agli altri concorrenti, che così gli hanno fatto credere, al fine di compensare funzionari corrotti per ottenerne i favori).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 321, Cod. Pen. art. 346 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)