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Sez. 6, Sentenza n. 21106 del 12/03/2004 Ud. (dep. 05/05/2004) Rv. 229068 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO | Concorso di persone - Concorso morale - Convincimento, da parte dell'agente, della disponibilità del funzionario alla corruzione - Millantato credito - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229068-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO

Per rispondere, a titolo di concorso morale, del reato di millantato credito nella ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 346 cod. pen., occorre che l'agente abbia la consapevolezza che la propria azione, in sintonia con quella di chi in prima persona millanta il credito presso il pubblico ufficiale, rafforzi nel soggetto passivo del reato la credibilità del possibile favore illecito, pur essendo a conoscenza che il rapporto con il pubblico ufficiale non esiste: e ciò anche a prescindere dalla prova del fine di trarre una utilità in proprio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)