Sez. 3, Sentenza n. 12033 del 27/11/1998 (Rv. 521159 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO | Eccezione di parte - Scelta da parte dell'attore di uno dei fori concorrenti di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. - Onere del convenuto di eccepire l'incompetenza sotto tutti i profili ipotizzabili fin dal primo atto difensivo - Necessità.
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO
Nelle cause relative a diritti di obbligazione, al foro generale delle persone fisiche e giuridiche ("forum rei": artt. 18 e 19 cod. proc. civ.) si aggiungono il "forum contractus" ed il "forum destinatae solutionis" (art. 20 cod. proc. civ.) e spetta poi all'attore la scelta di uno di essi. Il convenuto ha l'onere di contestare nel primo suo atto difensivo del giudizio di primo grado (ora a pena di decadenza nella comparsa di risposta a norma dell'art. 38, secondo comma novellato)la competenza del giudice adito sotto tutti i possibili profili e cioè in riferimento a tutti e tre i menzionati Fori, con la conseguenza che, ove ometta o ritardi tale contestazione, la competenza resta radicata presso il giudice adito con riferimento al foro non contestato.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)