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Sez. T, Sentenza n. 1666 del 23/01/2025 (Rv. 673625-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Art. 6, comma 4, della l. n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) - Richiesta al contribuente di documenti già in possesso dell'Amministrazione - Applicabilità al processo tributario - Condizioni.
Stato
decisa il 2025-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673625-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'art. 6, comma 4, della l. n. 212 del 2000 - per il quale l'Amministrazione finanziaria o altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente non possono chiedere allo stesso i documenti e le informazioni già in loro possesso, dovendo acquisirli ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della l. n. 241 del 1990 - è applicabile anche al processo tributario, quale espressione di un principio generale, quando l'Amministrazione finanziaria è già sicuramente in possesso della documentazione oppure il contribuente ne prova l'avvenuta trasmissione all'Amministrazione stessa.

Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 com. 4 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 18 com. 2, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 18 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)