diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 8340 del 20/06/2000 (Rv. 537777 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Azione di ripetizione - Controversia - Prova dell'avvenuto pagamento - Produzione della bolletta doganale - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Dedotta pregressa consegna della bolletta all'amministrazione finanziaria - Principio ex art. 18, secondo comma della legge n. 241 del 1990 - Applicabilità - Conseguenze - In caso di rifiuto o di risposta generica ed immotivata della P.A..
Stato
decisa il 2000-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537777-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

Nel caso in cui l'importatore, che ha agito per la restituzione di diritti doganali non dovuti, indichi con precisione le operazioni doganali compiute e dichiari che le bollette doganali di pagamento, a lui precedentemente rilasciate, sono in possesso dell'amministrazione, quest'ultima, in applicazione del principio di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dovrà fornire risposte circa il possesso ed il contenuto dei documenti stessi. In caso di rifiuto, o di risposte generiche e/o immotivate, la parte privata potrà esperire le forme di tutela opportune per l'acquisizione dei documenti, e il giudice potrà, eventualmente, trarre argomenti di prova dal comportamento processuale dell'Amministrazione.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 91, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)