Sez. 4, Sentenza n. 22606 del 04/04/2017 Ud. (dep. 09/05/2017) Rv. 269972 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Normativa antinfortunistica - Strutture aziendali complesse - Destinatari - Soggetto deputato alla gestione del rischio - Individuazione - Necessità - Datore di lavoro - Dovere generale di vigilanza - Responsabilità - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai fini dell'individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo. (In motivazione la Corte ha precisato che l'impiego di un macchinario di elevata pericolosità, quale la macchina polmone a nastro, privo dei requisiti generali di sicurezza, per la natura della norma prevenzionale violata, rientra nella sfera gestionale riconducibile al vertice societario).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)