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Sez. 3, Sentenza n. 3684 del 29/06/1979 (Rv. 400102 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO - PRONUNCIA IN FORMA DI DECRETO - IRRITUALITA PER MANCANZA DELL'ECCEZIONALE URGENZA - NULLITA - NOTIFICAZIONE ALLA CONTROPARTE PRIMA DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI - PARTECIPAZIONE DELLA CONTROPARTE CON L'ASSISTENZA DI UN CONSULENTE DI PARTE - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1979-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400102-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO - PRONUNCIA IN FORMA DI DECRETO - IRRITUALITA PER MANCANZA DELL'ECCEZIONALE URGENZA - NULLITA - NOTIFICAZIONE ALLA CONTROPARTE PRIMA DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI - PARTECIPAZIONE DELLA CONTROPARTE CON L'ASSISTENZA DI UN CONSULENTE DI PARTE - SANATORIA.*

La nullita di un accertamento tecnico preventivo non puo essere pronunciata quando il provvedimento di cui all'art 696 cod proc civ - sia pure irritualmente emesso nella Forma del decreto per carenza dell'estremo dell'eccezionale urgenza - abbia egualmente raggiunto il suo scopo (art 156, ult P, cod proc civ) nel rispetto del principio del contraddittorio, in quanto sia stato notificato alla controparte prima dell'inizio delle operazioni peritali consentendole di partecipare ad esse anche con la assistenza di un consulente di parte. (V 312/76, mass n 378986; (V 1967/74, mass n 370202).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 697

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)