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Sez. L, Sentenza n. 1967 del 05/07/1974 (Rv. 370202 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - AL CONSULENTE DI PARTE - NULLITA DELLA CONSULENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370202-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - AL CONSULENTE DI PARTE - NULLITA DELLA CONSULENZA - CONDIZIONI.*

L'omissione da parte del cancelliere della comunicazione al consulente tecnico di parte dell'inizio delle operazioni del consulente d'ufficio, prescritta dall'art 91 disp att cod proc civ, non comporta automaticamente la nullita della consulenza tecnica d'ufficio; tale nullita si verifica se siano stati violati i diritti di difesa, per non essere stata questa posta in grado - volendo - di seguire e controllare con l'intervento del proprio consulente di parte le operazioni del consulente tecnico d'ufficio. (V 2089'72, mass n 359304).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 91, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 91

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)