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Sez. 3, Sentenza n. 312 del 30/01/1976 (Rv. 378986 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - PENDENZA DEL GIUDIZIO - ACCERTAMENTO TECNICO - PROVVEDIMENTO - NATURA - ORDINANZA - DECRETO - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (DECRETO NOTIFICATO; PARTECIPAZIONE DELLA ALTRA PARTE ALLE OPERAZIONI PERITALI).*
Stato
decisa il 1976-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378986-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - PENDENZA DEL GIUDIZIO - ACCERTAMENTO TECNICO - PROVVEDIMENTO - NATURA - ORDINANZA - DECRETO - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (DECRETO NOTIFICATO; PARTECIPAZIONE DELLA ALTRA PARTE ALLE OPERAZIONI PERITALI).*

L'art 699 cod proc civ, prescrivendo che nel caso di richiesta di accertamento tecnico preventivo avanzata in corso di giudizio, il giudice provveda con ordinanza, esclude che in tal caso si possa provvedere anche con decreto, che e previsto, invece, dall'art 697 cod proc civ per la decisione sulla richiesta di accertamento tecnico preventivo proposta prima del giudizio, nell'ipotesi del concorso dell'eccezionale urgenza. La conseguente nullita dell'atto processuale, pero, non puo essere pronunziata quando il provvedimento di cui all'art 699 cod proc civ - sia pure irritualmente emesso con la Forma del decreto - abbia raggiunto egualmente il suo scopo, ai sensi dell'art 156 ult parte cod proc civ, nel rispetto del principio del contraddittorio. (nella specie, il decreto era stato notificato all'altra parte che aveva, cosi, potuto partecipare, con l'assistenza del proprio consulente, alle operazioni peritali. Il giudice del merito riteneva inoperante la nullita. La suprema Corte ha confermato la decisione, enunziando il principio di cui in massima). (V 1967/74, mass n 370202; (V 2089/72, mass n 359304; (V 2634/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 697, Cod. Proc. Civ. art. 699

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)