Sez. 2, Sentenza n. 574 del 24/02/1966 (Rv. 321153 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - RAPPRESENTANZA LEGALE DEL MINORE D'ETA DA PARTE DEL GENITORE ESERCENTE LA PATRIA POTESTA - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA IN CORSO DI GIUDIZIO - MANCATA DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE DELL'EVENTO DA PARTE DEL PROCURATORE COSTITUITO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO NEI CONFRONTI DEL RAPPRESENTANTE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - RAPPRESENTANZA LEGALE DEL MINORE D'ETA DA PARTE DEL GENITORE ESERCENTE LA PATRIA POTESTA - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA IN CORSO DI GIUDIZIO - MANCATA DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE DELL'EVENTO DA PARTE DEL PROCURATORE COSTITUITO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO NEI CONFRONTI DEL RAPPRESENTANTE.*
La cessazione della rappresentanza legale per il raggiungimento della maggiore eta da parte del rappresentato non opera automaticamente, sicche il processo, instaurato nei confronti del minore legalmente rappresentato dal genitore esercente la patria potesta, prosegue regolarmente nei confronti del rappresentante anche dopo il raggiungimento della maggiore eta da parte del rappresentato, se il mutamento di stato non sia stato dal procuratore costituito denunziato alla controparte. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)