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Sez. U, Sentenza n. 1234 del 23/01/2004 (Rv. 569635 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Disciplina transitoria - Determinazione della giurisdizione - In base all'epoca della emanazione degli atti posti a fondamento della domanda - Criterio - Fattispecie relativa a domanda di equo indennizzo per infermità contratta a causa di servizio.
Stato
decisa il 2004-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569635-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato o con altre pubbliche amministrazioni, per determinare, "quoad tempus", ai sensi dell'articolo 45, diciasettesimo comma, del D.Lgs. n. 80 del 1998 (oggi, art. 69, settimo comma, del D.Lgs. n. 165 del 2001), la giurisdizione con riferimento ad atti negoziali del datore di lavoro asseritamente pregiudizievoli, dedotti a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio, si deve avere riguardo al momento della verificazione dei fatti costitutivi del diritto rivendicato, ogni qualvolta essi vengano in rilievo a prescindere dal loro collegamento con uno specifico atto di gestione del rapporto da parte dell'amministrazione datrice di lavoro; mentre, allorché il regime del rapporto preveda che la giuridica rilevanza di quei fatti sia assoggettata ad un preventivo apprezzamento dell'amministrazione medesima ed alla conseguente declaratoria della sua volontà al riguardo, deve farsi riferimento al momento in cui interviene siffatta declaratoria. Pertanto, con riguardo a controversia concernente la domanda di equo indennizzo per infermità contratta a causa di servizio - la quale introduce un procedimento articolato in una fase preliminare istruttoria, diretta all'acquisizione degli elementi idonei alla riconoscibilità della condizione del lavoratore, ed in una seconda fase, deliberativa, in esito alla quale l'amministrazione si pronuncia sulla istanza - , va affermata la giurisdizione del giudice ordinario in riferimento a provvedimento intervenuto su detta istanza in epoca successiva alla data del 30 giugno 1998.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)