Sez. U, Sentenza n. 505 del 19/07/2000 (Rv. 538534 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Disciplina transitoria - Determinazione della giurisdizione - In base all'epoca di emanazione degli atti posti a fondamento della domanda - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato o con altre pubbliche amministrazioni, per determinare, ai sensi dell'articolo 45, diciassettesimo comma D.Lgs. n. 80 del 1998, la giurisdizione con riferimento a atti negoziali del datore di lavoro asseritamente pregiudizievoli, dedotti a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio, si deve avere riguardo al momento dell'emanazione dei medesimi (nella specie, erano stati emanati, in epoca successiva al 30 giugno 1998, provvedimenti di recesso e la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda del lavoratore avente ad oggetto il diritto al mantenimento del posto di lavoro).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)