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Sez. U, Sentenza n. 16895 del 25/07/2006 (Rv. 591319 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Ufficiale giudiziario - Qualificazione del relativo "status" giuridico - Impiegato civile dello stato - Configurabilità conseguente del rapporto di lavoro come rapporto di pubblico impiego, successivamente privatizzato - Effetti sulla determinazione della giurisdizione - Discrimine temporale del 30 giugno 1998 - Individuazione - Criteri - Fattispecie relativa alla controversia di lavoro riguardante la spettanza dell'indennità di trasferta per un periodo antecedente alla predetta data del 30 giugno 1998 - Devoluzione della domanda alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Stato
decisa il 2006-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591319-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE

L'art. 45, comma diciassettesimo, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (successivamente recepito dall'art. 69, comma settimo, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165), nel trasferire al giudice ordinario le controversie del pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e amministrativa con riferimento al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e dalle circostanze collocate alla base della pretesa avanzata, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia. Pertanto, le controversie di lavoro dell'ufficiale giudiziario e degli altri dipendenti addetti agli U.N.E.P. - che si qualificano come impiegati civili dello Stato, il cui rapporto di lavoro è stato privatizzato - sono ora assoggettate alla generale disciplina regolante le controversie attinenti al lavoro pubblico per l'appunto privatizzato, con la conseguenza che le controversie aventi riferimento - in base al richiamato principio - ad un'epoca antecedente al 30 giugno 1998, individuata quale data discriminante dal citato art. 45, comma diciassettesimo, del d. lgs. n. 80 del 1998, sono ancora da ritenersi attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre quelle riferibili ad epoca successiva sono attratte nella giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie, le S.U., sulla scorta del richiamato criterio, ha confermato l'impugnata sentenza che aveva correttamente riconosciuto la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla cognizione della controversia sulla determinazione del trattamento economico riconducibile alla ripartizione dell'indennità di trasferta tra gli addetti agli Uffici Unici risalente ad epoca anteriore al 30 giugno 1998).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)