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Sez. U, Sentenza n. 9100 del 03/05/2005 (Rv. 580424 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Trasferimento al giudice ordinario delle controversie di pubblico impiego privatizzato - Disciplina transitoria - Discrimine temporale del 30 giugno 1998 - Lesione del diritto del lavoratore prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale - Determinazione della giurisdizione - In base all'epoca di emanazione dell'atto posto a fondamento della domanda - Sussistenza - Data della (diversa e) successiva conoscenza dell'atto lesivo - Influenza ai fini della giurisdizione - Esclusione - Fattispecie in tema di provvedimento di destituzione del dipendente.
Stato
decisa il 2005-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580424-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato o con altre pubbliche amministrazioni, al fine di determinare, con riguardo alla disciplina transitoria di cui all'art. 69, settimo comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (giĆ  art. 45, diciassettesimo comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80), la giurisdizione in relazione a controversie concernenti un atto, provvedimentale o negoziale, posto in essere dall'amministrazione datrice di lavoro, occorre aver riguardo all'epoca della sua emanazione. Ne consegue che ove l'atto di destituzione - che il dipendente abbia impugnato chiedendo l'accertamento del suo diritto alla riassunzione - risalga ad epoca anteriore al 30 giugno 1998, spetta al giudice amministrativo conoscere della relativa controversia, a nulla rilevando che la data dell'effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato sia successiva al 30 giugno 1998.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)