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Sez. 3, Sentenza n. 16004 del 24/10/2003 (Rv. 567647 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Risarcimento del danno non patrimoniale anche fuori dai casi previsti dalla legge - Ammissibilità - Obbligo di motivazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567647-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

In tema di provvedimenti del giudice di pace ed in ipotesi di pronuncia secondo equità - ai sensi dell'art. 113, secondo comma cod. proc. civ. - il giudice può disporre il risarcimento del danno non patrimoniale anche fuori dai casi determinati dalla legge e da quelli attinenti alla lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti, ma deve indicare quale sia il percorso logico - probatorio seguito per ritenere sussistente il suddetto danno, in particolare allegandone gli elementi costitutivi ed adducendone le circostanze di fatto, da provare anche attraverso presunzioni, secondo i principi generali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)