Sez. 3, Sentenza n. 8620 del 12/04/2006 (Rv. 589629 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Inesistenza o apparenza di motivazione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
In tema di provvedimenti del giudice di pace ed in ipotesi di pronuncia secondo equità - ai sensi dell'art. 113, secondo comma cod. proc. civ. - la mancanza o il carattere meramente apparente della motivazione della sentenza del giudice di pace possono essere dedotti in sede di legittimità, sotto il profilo della nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 primo comma n.4 cod. proc. civ e 118, secondo comma, seconda parte delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, che impongono al giudice di indicare concisamente i motivi della decisione e, in particolare, le ragioni di equità sulle quali essa sia fondata, tenendo presente il carattere non sillogistico, ma intuitivo del giudizio di equità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 4, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)