Sez. 3, Sentenza n. 13332 del 21/06/2005 (Rv. 582579 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Inesistenza di motivazione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
La sentenza del giudice di pace, resa in una controversia di valore inferiore ai due milioni di lire, quindi decisa secondo equità (art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.), è ricorribile in cassazione per inesistenza della motivazione o per mera apparenza della stessa. (Nella specie la S. C. ha cassato, per inesistenza della motivazione, la sentenza del giudice di pace che, dopo aver omesso di esaminare un'eccezione di carenza di legittimazione passiva, aveva condannato i convenuti al risarcimento di danni da atto illecito, affermando che "dalla ricostruzione dell'accaduto e da un attento esame delle prove sia documentali che delle numerose prove testimoniali, risulta ampiamente provato l'"an debeatur", mentre è possibile pervenire ad una quantificazione equitativa per ciò che concerne il "quantum debeatur").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)