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Sez. U, Sentenza n. 13230 del 06/06/2007 (Rv. 597649 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - ATTRIBUZIONE AI GIUDICI ORDINARI | Ordine di rimozione impianto pubblicitario ai sensi dell'art. 23, comma 13 quater, cod. strada - Impugnazione - Giurisdizione del giudice ordinario secondo il procedimento di cui agli artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981 - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597649-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - ATTRIBUZIONE AI GIUDICI ORDINARI

Le controversie relative all'impugnazione del provvedimento con cui l'ente proprietario della strada ordina, ai sensi dell'art. 23, comma 13 quater, d.lgs. n. 285 del 1992 (nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 30 della legge n. 472 del 1999, la rimozione di impianto pubblicitario sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario secondo il procedimento disciplinato dagli artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981, atteso che il comma 11 dell'art. 23 d.lgs. n. 285 cit., prevede una sanzione amministrativa per "chiunque viola le disposizioni del presente articolo", e che non può trovare applicazione il disposto dell'art. 34 d.lgs. n. 80 del 1998, non vertendosi in tema di uso del territorio, bensì di godimento abusivo di beni demaniali, con riferimento al quale il legislatore detta una disciplina specifica.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 23, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 07/12/1999 num. 472 art. 30, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)